Statuto dell’associazione Amici di Oga


 

STATUTO

Art.1 – È costituita, con sede a Oga, in Comune di Valdisotto (Provincia di Sondrio), Via Per Calosio 1, un’associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE AMICI di OGA”.

Art.2 – L’associazione non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità la promozione e la valorizzazione del paese di Oga in Comune di Valdisotto, Provincia di Sondrio, della sua cultura, delle sue tradizioni e delle sue risorse (ambientali, storiche e territoriali) al fine di favorire l’incremento delle attività turistico-ricettive e delle attività connesse (commerciali, artigianali, dei servizi, agricole, professionali e artistiche), intese come strumenti per realizzare un ambiente di “sviluppo sostenibile”, dal punto di vista culturale ed economico, necessario al fine di garantire la vita dei piccoli paesi montani ed il presidio costante del territorio montano.
In relazione all’obiettivo generale e primario sopra indicato, l’associazione si propone di adottare ogni misura o iniziativa atta a favorire la visibilità della realtà economica e sociale e l’unità di azione dei propri associati, nell’interesse della categoria dagli stessi rappresentata e, cioè, la categoria degli “operatori economici” di un piccolo paese di montagna.
L’associazione si propone, altresì, di adottare qualsiasi altra iniziativa e di promuovere ogni altra azione ritenuta utile nell’interesse della categoria, senza esclusione o limitazione alcuna.
Art.3 – La durata dell’associazione è fissata in cinque anni a partire dalla data della sua costituzione; essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora prima della detta scadenza quinquennale o prima di ogni successiva scadenza annuale l’Assemblea dei soci non ne deliberi validamente lo scioglimento. L’esercizio sociale avrà inizio il 1° gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale ha inizio dalla data della costituzione.

Art.4 – Costituiscono le entrate patrimoniali dell’associazione:
a) le quote fisse di iscrizione annuale degli associati stabilite annualmente dall’Assemblea;
b) i contributi ordinari degli associati determinati annualmente dall’Assemblea;
c) le eventuali contribuzioni volontarie o straordinarie degli associati e di terzi;
d) eventuali elargizioni, erogazioni, donazioni e lasciti sia di associati sia di terzi;
e) gli eventuali finanziamenti degli enti pubblici e privati;
f) gli eventuali proventi di attività comunque svolte dall’associazione.
Le entrate predette ed ogni altra eventuale entrata patrimoniale, nonché i beni mobili ed immobili con esse eventualmente acquistati costituiscono il fondo comune dell’associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione stessa.
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, neppure in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualsiasi altra causa del rapporto associativo, così come gli associati stessi non possono chiedere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati all’associazione.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione a norma del presente statuto, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo patrimoniale comune.

Art.5 – Possono essere ammessi a far parte dell’associazione titolari, anche a mezzo di familiari, rappresentati o delegati, di attività commerciali, artigianali, dei servizi, agricole, professionali ed artistiche, nonché proprietari o gestori, ovvero i familiari di questi, di appartamenti, camere o immobili affittati a scopo turistico, rispettivamente ubicate o siti nell’ambito territoriale riconducibile al paese di Oga, i quali intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione stessa, accettino il presente statuto impegnandosi alla sua osservanza, e versino, all’atto dell’iscrizione ed annualmente, la quota fissa di iscrizione ed il contributo ordinario annualmente determinato dell’Assemblea dei Soci.
L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Direttivo dell’asSociazione sulla loro istanza scritta, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica; l’eventuale diniego dovrà essere motivato. Contro l’eventuale rigetto della domanda è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, che delibera a maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega, in conformità alle norme del presente statuto; il ricorso deve essere presentato alla sede dell’associazione o spedito alla medesima con lettera raccomandata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda da parte del Direttivo dell’associazione, comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda di ammissione non può essere riproposta prima del decorso di almeno sei mesi dalla data di rigetto della precedente istanza.
Art.6 – Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Direttivo;
– il Presidente dell’associazione.

Art. 7 – L’Assemblea Generale dei Soci è formata da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative e dei contributi per l’esercizio annuale in corso; ogni socio, maggiore di età, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare , mediante delega scritta, da un altro socio di maggiore età che non sia membro del Direttivo in carica; ogni socio non può essere portatore di cinque deleghe.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata, presso la sede sociale o altrove, dal Presidente dell’associazione, con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, la data,
l’ora ed il luogo della riunione, da inviarsi al domicilio di alcun socio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione stessa, e senza altre formalità.
L’Assemblea dei Soci dovrà riunirsi almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del Bilancio completo di rendiconto economico e finanziario.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione (da tenersi non prima del decorso di almeno un’ora di quella fissata per la prima convocazione) qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, o in caso di assenza o impedimento, dal membro del Direttivo più anziano di età; in difetto di membri del Direttivo spetta all’Assemblea di eleggere il proprio Presidente; il Presidente dell’Assemblea sarà assistito da un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.
All’Assemblea Generale dei Soci spetta, in particolare, l’approvazione del bilancio annuale predisposto dal Direttivo,la nomina dei membri del Direttivo stesso, la determinazione delle quote associative e dei contributi annuale che ciascun associato dovrà pagare, nonché la straordinaria amministrazione dell’associazione, ivi compresa segnatamente qualsiasi operazione immobiliare.

Art.8 – Il Direttivo è composto di tre,o cinque membri, ovvero sette membri scelti tra gli associati (o rappresentanti o mandatari di società od enti associati). I membri del Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La determinazione del numero dei membri del Direttivo avverrà a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o presentati nell’Assemblea.
Il Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci, fatta eccezione per il primo Direttivo nominato all’atto consuntivo dai Soci fondatori, ai quali spetta pure la nomina del primo Presidente e del primo Vice Presidente dell’associazione.
Il Direttivo nomina nella sua prima riunione, fra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente dell’associazione.
Al Direttivo è riservato il compito di provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione dell’associazione; il Direttivo potrà delegare determinate mansioni (quali quelle di cassiere, di segretario, ecc.) a suoi componenti.
Il Direttivo si riunisce, previa convocazione, su invito del Presidente da farsi almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera contenente gli argomenti da discutere, la data,, l’ora ed il luogo della riunione, indirizzata ai membri del Direttivo stesso,o, quando particolari esigenze d’urgenza lo richiedono, a voce almeno ventiquattro ore prima, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da sottoporre all’esame del Direttivo, da almeno due membri in carica del Direttivo stesso.
Il Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.
Il Direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove, ed è presieduto dal Presidente dell’associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, e, in mancanza, dal membro più anziano d’età; chi presiede l’adunanza è assistito da un altro componente il Direttivo che funge da segretario per la redazione del verbale.
Spetta infine al Direttivo di predisporre annualmente il Bilancio dell’associazione, completo di rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, e di dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea stessa.
Art.9 – Il Presidente dell’associazione, e in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente, dirige l’attività del Direttivo e dei singoli suoi componenti, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo stesso e sovrintende all’esecuzione da parte del Direttivo medesimo delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, convoca e presiede le adunanze dell’Assemblea degli associati e del Direttivo.
Al Presidente dell’associazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, spetta la rappresentanza dell’associazione stessa sia nei confronti dei terzi sia in giudizio.

Art.10 – Dovranno essere tenuti, a cura del Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, il libro dei Soci e il libro degli inventari nel quale dovrà essere annualmente riportato, entro trenta giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio.
Art.11 – Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dalla associazione, dandone comunicazione scritta alla associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il recesso avrà tuttavia effetto solo dal novantesimo giorno successivo al ricevimento della detta comunicazione da parte della associazione. Il socio recedente è tenuto comunque al pagamento della quota annuale e di qualsiasi altro contributo ed onere dovuto per l’anno in corso al momento in cui il recesso diviene come sopra efficace.

Art.12 – IL presente Statuto potrà essere modificato o integrato dall’Assemblea dei Soci, in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati; le relative deliberazioni sono validamente prese dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati nell’Assemblea stessa.

Art.13 – Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea dei Soci nominerà, se necessario, uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio sociale con l’osservanza di quanto previsto dall’art.4.
Le relative deliberazioni, sia di scioglimento sia di liquidazione e di devoluzione, sono validamente prese in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati; e in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, in proprio o per delega, all’Assemblea deliberante.
Art.14 – Per tutto quanto qui non previsto si fa pieno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.15 – Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci, e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti e il terzo di comune accordo dai primi due, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio. Il Collegio giudicherà “pro bono et aequo”, inappellabilmente e senza formalità di procedura.